Diventare amministratore

La Legge 220/2012 ha definito i requisiti da soddisfare per poter svolgere la professione di amministratore di condomini e la necessaria formazione iniziale e continua, in particolare:

Possono svolgere l’attività di amministratore di condominio coloro:

a) che abbiano il godimento dei diritti civili;

b) che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia in- tervenuta la riabilitazione;

d) che non siano interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulti annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che abbiano frequentato un corso di formazione iniziale e svolgano attività di formazione perio- dica in materia di amministrazione condominiale.

Qualora l’amministratore venga nominato tra i condòmini dello stabile i requisiti di cui alle lettere f) e g) non sono necessari.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g). Resta fermo l’obbligo di formazione periodica.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche le società semplici (S.S.), le società in nome collettivo (S.n.C.), le società in accomandita semplice (S.a.s.), le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), le società a responsabilità limitata (S.r.l.). In tali ipotesi, i requisiti necessari per conseguire la carica di amministratore condominiale devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi.

ANACI Parma organizza periodicamente corsi di avviamento alla professione ai sensi della normativa vigente, oltre a corsi di formazione periodica, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministero.

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